Cassation court dismisses appeal as lower court correctly rejected all grounds for acquittal and reduced sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to reject all grounds for acquittal and reduce the sentence. The appellant argued for a different classification of the offense and the application of mitigating circumstances, but the lower court found the facts supported a conviction for obstructing public transport. The court ruled that the appellant's arguments merely repeated censure already adequately refuted by the first instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 cod. pen.; Art. 340 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that an appeal is inadmissible when the grounds constitute a mere reproduction of censure already sufficiently refuted by the Court of Appeal, which correctly assessed the facts and applied the law.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONIA SALVATORE nato a PALERMO il 02/11/1987 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; N,N visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Maronia Salvatore OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi costituiscono mera riproduzione di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, in particolare:
1) in ordine alla qu'alifica, ha precisato come la stessa fosse detenuta dall'autista del. servizio pubblico di linea, non venuta meno (come assume la difesa) in occasione della richiesta di spostare il mezzo del Maronia che intralciava la strada, attività invero funzionale all'esercizio del servizio di pubblico trasporto a cui seguiva la minaccia;
2) in merito alla riqualificazione nel delitto di cui all'art. 612 cod. pen., ha osservato come proprio la citata qualifica rivestita fosse inidonea a diversamente sussumere la condotta in differente delitto;
3) in merito alla ritenuta responsabilità di cui all'art. 340 cod. pen., ha messo in risalto il notevole ritardo causato al mezzo coattivamente ed arbitrariamente bloccato dal ricorrente;
4) quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rilevato l'assenza di elementi favorevoli da valorizzare, né il ricorrente ha indicato quali siano gli elementi, ad altri fini valutati, se del caso non apprezzati;
5) in ordine al trattamento sanzionatorio, ha rinviato alla motivazione del primo giudice, metodica che si rivela adeguata alla luce del contenuto aumento applicato per la riconosciuta continuazione (un mese di reclusione);
6) in ordine al riconoscimento del risarcimento - la cui quantificazione è stata demandata al giudice civile - in favore della parte civile costituita, ha fatto espresso richiamo alla condotta che aveva pregiudicato il regolare servizio di trasporto per un consistente lasso di tempo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de