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Ordinanza — n. 16288/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16288/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant failed to properly allege the lack of the 'removal' element required for the crime of escape in the initial appeal act. Consequently, the court ruled that these substantive arguments were not previously deduced as required by procedural law, rendering the entire appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for contesting the conviction, such as the absence of a specific criminal element or the applicability of a non-punishment cause, were not previously deduced in the appeal act.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility failure to deduce grounds escape crime elements procedural requirements appeal non-punishment cause carcerazione cautelativa violazione di domicilio atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla richiesta di esclusione della punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.;
art. 131-bis cod. pen
pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla richiesta di esclusione della punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.;
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IABICHELLA DAVIDE nato a PALERMO il 09/03/1989 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 373/25 IABICHELLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza contenuta nel primo motivo, con cui il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione alla configurabilità del reato e all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non sussistendo l'elemento materiale dell'allontanamento integrante il reato di evasione, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello che verteva unicamente sulla richiesta di esclusione della punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.;

Ritenuto che le medesime considerazioni valgono in ordine al terzo e al quarto motivo di ricorso, relativi, rispettivamente, alla mancata concessione delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive, in quanto anch'essi non previamente dedotti come motivi di appello; Ritenuto, infine, che la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso, relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è aspecifica perché non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, il quale ha evidenziato il disvalore penale della condotta dell'imputato, che è stato ritrovato dalle Forze dell'ordine in un garage adiacente all'abitazione in cui era ristretto in detenzione domiciliare, in compagnia di un altro soggetto non coabitante, per un lasso di tempo che non è stato possibile determinare (v. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec