Cassation court dismisses appeal as generic and lacking specific arguments against sentencing criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Giuseppe Barresi's appeal inadmissible for failing to provide specific arguments against the lower court's sentencing decisions. The appellant's claims regarding passive resistance, mitigating circumstances, and recidivism were deemed generic because they merely reproduced criticisms already evaluated by the Court of Appeal without engaging with the specific reasoning used. Consequently, the appeal was rejected, and Barresi was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints or mere repetitions of lower court criticisms without engaging with the specific reasoning of the judgment are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRESI GIUSEPPE nato a ERICE il 10/09/1978 avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 371/25 BARRESI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in resistenza c.d. passiva, è privo di specificità poiché si limita a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale (v. p. 5);
Ritenuto che il secondo e il quarto motivo di ricorso, in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti e all'eccessività della pena, sono generici in quanto non si confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. p. 7); Ritenuto altresì che le doglianze di cui terzo motivo di ricorso - relative /- alla mancata disapplicazione della recidiva - sono aspecifiche poiché non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con logico apparato argomentativo (v. pp. 7-8);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso