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Ordinanza — n. 16286/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16286/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Tammaro inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant's arguments regarding the defendant's responsibility and recidivism were deemed generic and unsupported by the specific facts required for review. The court ruled that the lower court had already fully addressed these points, rendering the appeal's lack of detailed articulation a fatal procedural flaw.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or lack the necessary specific articulation required by law, as the lower court has already comprehensively addressed the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific argumentation procedural defect manifestly unfounded court costs recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMMARO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 10/05/1978 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI;visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Tammaro Salvatore OSSERVA Ritenuto che il primo motivo in ordine alla ritenuta responsabilità, oltre ad essere geneticamente inammissibile, come correttamente rilevato dalla Corte di appello (i motivi di gravame non contengono alcuna articolazione della relativa deduzione che viene apoditticamente richiamata in sede di conclusioni; v. pag. 2 motivi di appello: "assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste"), è manifestamente infondato avendo il Corte di appello integralmente richiamato la decisione di primo grado che aveva evidenziato come l'imputato li trovasse a passeggio con la fidanzata in orario e luogo incompatibili rispetto alla necessità di fare rientro presso la Comunità da cui era stato autorizzato ad allontanarsi solo per recarsi presso l'abitazione familiare; rilevato che analoga genericità si apprezza in ordine al motivo con cui si censurano la ritenuta recidiva ed il trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello, da un canto, osservato come la lunga serie di precedenti palesasse una accresciuta pericolosità del Tammaro valorizzando anche le motivazioni ludiche alla base della violazione e le giustificazioni fornite, d'altro canto, come la pena in concreto irrogata, là dove il primo giudice aveva applicato una pena inferiore rispetto alla tipologia di recidiva contestata, in assenza di elementi favorevoli da valorizzare ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potesse essere ulteriormente ridotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i