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Ordinanza — n. 16283/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to raise recidivism issues on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued against the conviction for a specific crime, but the court found the psychological element complaints to be generic and the recidivism argument improperly raised for the first time. Consequently, the appeal was rejected because the grounds lacked the required specificity and procedural compliance.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specifically confront the merits of the judgment or raises new grounds not previously deduced in the appeal act.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism procedural defect lack of specific grounds generic censure rejection procedural compliance rules recidiva nell'infrazione attenuazione della pena criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ritenuto che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, riguardanti la mancata disapplicazione della recidiva, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
335/25 Pagano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
335/25 Pagano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO DIEGO nato a NAPOLI il 30/08/1977 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 335/25 Pagano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze in tema di sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, di cui al primo motivo di ricorso, si limitano a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3);

Ritenuto che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, riguardanti la mancata disapplicazione della recidiva, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla giustificazione dell'allontanamento addotta dall'imputato in sede di convalida dell'arresto in flagranza e sulla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso