Ordinanza — n. 16282/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLO NICOLA nato a NAPOLI il 29/08/1992 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 331/25 Mello OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla configurabilità del reato contestato - con particolare riferimento all'allontanamento in ambito territoriale circoscritto - e alla sussistenza dell'elemento psicologico, si limitano a generiche censure in quanto non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16282/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto altresì che il secondo e il terzo motivo di ricorso, riguardanti il trattamento sanzionatorio, e in particolare la negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il negato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti, sono privi di specificità poiché non si confrontano con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELLO NICOLA nato a NAPOLI il 29/08/1992 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 331/25 Mello OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla configurabilità del reato contestato - con particolare riferimento all'allontanamento in ambito territoriale circoscritto - e alla sussistenza dell'elemento psicologico, si limitano a generiche censure in quanto non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. p. 3);
Ritenuto altresì che il secondo e il terzo motivo di ricorso, riguardanti il trattamento sanzionatorio, e in particolare la negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e il negato bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti, sono privi di specificità poiché non si confrontano con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso