Criminal appeal dismissed for lack of prescription due to suspended sentence periods included in the seven-year limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible regarding the claim of prescription for the offense under Article 337 of the Penal Code. The appellant argued the statute of limitations had expired, but the lower court correctly noted that suspended sentence periods must be added to the seven-year and six-month maximum term. Consequently, the court ruled the prescription claim was unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 157 cod. proc. pen.: The statute of limitations for the offense under Article 337 of the Penal Code is seven years and six months, which must be calculated by adding the periods of suspension that occurred during the proceedings.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMAUSSO ANTONIO nato a NAPOLI il 26/10/1991 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 310/25 EMMAUSSO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla pretesa intervenuta prescrizione del reato risulta manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, al computo del termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi previsto per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. vanno aggiunti i periodi di sospensione intervenuti nel corso del procedimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04/2