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Ordinanza — n. 16275/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds regarding evidence misinterpretation in a theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16275/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cesarulo Entoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding a violent act and threats against military personnel, claiming a different legal valuation was warranted. The court rejected these claims, noting that the appellate court had already logically refuted the appellant's assertions through a complete and reasoned analysis of the procedural record.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal based on alleged misinterpretation of evidence or flaws in reasoning is inadmissible if the appellate court's decision is logically sound and fully motivated, as the higher court cannot re-evaluate facts or assign a different value to proven elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility misinterpretation of evidence flaws in reasoning appellate court reasoning theft under penalty minaccia alla sicurezza pubblica minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARULO ENTONI nato a AGROPOLI il 28/09/1999 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Cesarulo Entoni OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e travisamento della prova in merito al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. tende ad accreditare una diversa valenza . degli elementi probatori che la Corte di appello, attraverso puntuale riferimento alle risultanze processuali, ha smentito con motivazione completa e logica specie allorché ha rilevato che il ricorrente, in disparte la condotta violenta tesa a divincolarsi che causava la caduta in terra di uno dei verbalizzanti, avesse minacciato i militari in caso di sottoposizione a sequestro dell'autovettura; che la difesa sottopone al vaglio di questa Corte specifici atti probatori, chiedendo che questa Corte si pronunci assegnando agli stessi una preclusa differente valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0