Italian Court dismisses appeal on criminal appeal grounds regarding evidence misinterpretation in a theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cesarulo Entoni inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding a violent act and threats against military personnel, claiming a different legal valuation was warranted. The court rejected these claims, noting that the appellate court had already logically refuted the appellant's assertions through a complete and reasoned analysis of the procedural record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal based on alleged misinterpretation of evidence or flaws in reasoning is inadmissible if the appellate court's decision is logically sound and fully motivated, as the higher court cannot re-evaluate facts or assign a different value to proven elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARULO ENTONI nato a AGROPOLI il 28/09/1999 avverso la sentenza del 29/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Cesarulo Entoni OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e travisamento della prova in merito al delitto di cui all'art. 337 cod. pen. tende ad accreditare una diversa valenza . degli elementi probatori che la Corte di appello, attraverso puntuale riferimento alle risultanze processuali, ha smentito con motivazione completa e logica specie allorché ha rilevato che il ricorrente, in disparte la condotta violenta tesa a divincolarsi che causava la caduta in terra di uno dei verbalizzanti, avesse minacciato i militari in caso di sottoposizione a sequestro dell'autovettura; che la difesa sottopone al vaglio di questa Corte specifici atti probatori, chiedendo che questa Corte si pronunci assegnando agli stessi una preclusa differente valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0