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Ordinanza — n. 16273/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic credibility arguments are unsupported by evidence and contradicted by prior conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16273/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts failed to value his victim's credibility and applied generic mitigating circumstances, but the court found these claims baseless. The decision relied on the fact that the victim's testimony was corroborated by her husband, military observations, and the appellant's past persecutory behavior, rendering his credibility arguments insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal based on generic allegations regarding the lack of value given to a witness's credibility or the application of mitigating circumstances is inadmissible when the first and second instance courts have already adequately refuted such claims through the assessment of corroborating evidence and the appellant's own conduct.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances victim credibility corroborating testimony persecutory conduct circostanze attenuanti motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO PELLEGRINO CARMINE (CUI 06TBV5G) nato a DOMICELLA il 20/02/1946 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Ruggiero Pellegrino Carmine OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deduce l'omessa menzione e valorizzazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente quanto ad attendibilità della vittima e invocate attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, visto che sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado (anche in relazione al dedotto mancato utilizzo da parte del ricorrente di un cellulare non idoneo a scattare foto) ha assegnato prevalenza alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, confortata da quelle del marito di costei, nonché corroborata, quanto a modalità di condotta persecutrice che ricorrente era solito porre in essere, dalle osservazioni dei militari intervenuti e dalle condotte già in passato poste in essere nei confronti della medesima parte offesa; rilevato che la generica censura in ordine alla mancata concessione di circostanze attenuanti generiche, che la difesa assume si fonderebbe sulla credibilità, invero smentita, del ricorrente, risulta adeguatamente confutata attraverso la valorizzata assenza di elementi favorevoli allegati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il