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Ordinanza — n. 16270/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest regarding unexamined generic mitigation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16270/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a different balancing of generic mitigating circumstances, but the lower court had already rejected this as a separate ground for disapplying recidivism. The court ruled that since the original judgment did not address the specific mitigation argument, the appeal lacked interest because its success would not alter the outcome in the retrial.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of interest if the grounds raised were originally inadmissible due to manifest unfoundedness, as their potential acceptance would not produce a favorable result in the retrial.

Parole chiave

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lack of interest inadmissible appeal generic mitigation manifest unfoundedness unexamined grounds court costs retrial outcome condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016
Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014
Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015
Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO GENNARO nato a NAPOLI il 24/05/1982 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Alfano Gennaro OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deduce l'omessa risposta in ordine al richiesto bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche è inammissibile avendo il ricorrente accennato alla mera possibilità di concedere un diverso bilanciamento ma invero, articolando motivo tendente alla disapplicazione della recidiva; che, infatti, in sede di impugnazione il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez. 3, n.53710 del 23/02/2016, C, Rv. 268705;

Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423), con conseguente inammissibilità originaria, per carenza d'interesse, del ricorso per cassazione avente ad oggetto motivi non esaminati dal giudice di merito, che risultino ab origine inammissibili per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez.6, n.47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez.2, n.10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04