Cassation court dismisses appeal as generic and lacking specific arguments regarding non-punishment grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Trinchella's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize non-punishment under Article 393-bis and the lack of reasoning on Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were too generic and failed to specifically refute the appellate court's findings regarding the public officials' conduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393-bis cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal must be specific and substantiated; generic complaints lacking a precise confrontation with the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINCHELLA VINCENZO nato a NAPOLI il 27/10/1961 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 230/25 TRINCHELLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen., nonché il difetto di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché del tutto generico in relazione a questo secondo profilo, nonché privo di specificità in relazione al primo, in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito sul punto.
La Corte d'appello, infatti, ha rappresentato la mancanza di elementi atti a dimostrare il travalicamento dei limiti connessi alla loro funzione da parte dei pubblici ufficiali, che hanno effettuato un controllo nei confronti dell'imputato in quanto soggetto già noto come borseggiatore, né ha ritenuto che tali elementi si potessero ricavare dalle argomentazioni difensive (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i