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Ordinanza — n. 16265/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic legal qualification of facts under Art. 337 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16265/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Romito Umberto inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a misclassification of facts under Article 594 of the Penal Code, but the court found this ground generic and unsupported. The court determined that the lower court correctly applied Article 337 of the Penal Code regarding threats made to military personnel to prevent vehicle seizure.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 594 cod. pen.: An appeal based on a generic and manifestly unfounded claim of erroneous legal qualification of facts is inadmissible when the court of first instance correctly subsumed the facts under the appropriate statutory provision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic legal qualification Art. 337 Penal Code threats to military procedural costs minaccia contro le autorità pericolo di tortura pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
è generico e manifestamente infondato avendo i giudici di merito correttamente sussunto i fatti nell'ipotesi di cui all'art. 337 cod.
Art. 594 cod. pen.
art. 594 cod. pen
art. 337 cod. pen
è generico e manifestamente infondato avendo i giudici di merito correttamente sussunto i fatti nell'ipotesi di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMITO UMBERTO nato a CERCOLA il 10/12/1979 avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; \j1 visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Romito Umberto OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'erronea qualificazione giuridica dei fatti commessi nell'ipotesi di cui all'art. 594 cod. pen. è generico e manifestamente infondato avendo i giudici di merito correttamente sussunto i fatti nell'ipotesi di cui all'art. 337 cod. pen., fattispecie realizzatasi attraverso le minacce rivolte nei confronti dei militari per impedire che fosse portato a compimento il sequestro dell'autovettura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04