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Ordinanza — n. 16260/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic censure failing to scrutinize lower court's merit findings on criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16260/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's conviction for a specific crime, but the court found the appeal relied solely on generic criticisms. The court rejected these arguments because they did not adequately challenge the detailed factual and legal reasoning provided by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal must specifically address the merits of the judgment; generic censure without substantive scrutiny of the lower court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability generic censure inadmissible appeal merit review Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
156/25 Seferovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
156/25 Seferovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC MEVLIDA nato il 15/05/1962 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 156/25 Seferovic OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in tema di sussistenza della responsabilità per il reato contestato, si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0