Cassation court dismisses appeal against conviction for obstructing police agents with aggravated subjective elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for obstructing police agents. The appellant argued against the subjective elements of the crime and the lack of generic mitigating circumstances, but these claims were deemed repetitive and unsupported by the record. The court rejected the arguments because the appellate judgment already thoroughly scrutinized the facts, specifically noting the appellant's aggressive attitude and resistance to police escort.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific factual engagement or contradicting the appellate court's reasoned assessment of subjective elements and mitigating circumstances are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANCO VINCENZO nato a PATTI il 19/07/1979 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; t n. 149/25 BLANCO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato con particolare riguardo all'elemento soggettivo sono, oltre che riproduttive di censure già esaminate e disattese dalla Corte di appello, manifestamente infondate, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini dell'affermazione della responsabilità per il reato contestato, con riferimento, in particolare, all'atteggiamento aggressivo del ricorrente e al suo tentativo di ostacolare l'attività degli agenti, opponendosi all'accompagnamento fuori dall'appartamento (v. pag. 3);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, oltre che anch'esso riproduttivo di censure già esaminate dalla Corte di appello, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito, che non ha rinvenuto elementi positivi da valutare al fine della concessione delle circostanze attenuanti, anche alla luce dei plurimi precedenti penali dell'imputato (v. in particolare pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec