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Ordinanza — n. 16257/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as first ground is inadmissible and second lacks merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16257/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gega Astrit inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground claiming a violation of law regarding suspended sentence recognition was rejected as inadmissible because the benefit had already been granted, making the request for non-mention in the criminal record impossible. The second ground alleging a failure to apply the non-prosecution provision of Article 131-bis was deemed manifestly unfounded due to the lack of necessary premises in the lower court's judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible when the requested benefit was already granted, and the claim for non-prosecution is unfounded without established premises in the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal suspended sentence non-prosecution provision criminal record procedural costs Cassazione Art. 131-bis punibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano
è manifestamente infondato, non avendo in quella sede di merito il ricorrente indicato i presupposti legittimanti la pretesa applicazione tanto da potersi evincere la decisività (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEGA ASTRIT nato il 04/05/1986 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di Gega Astrit OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena è indeducibile in quanto in sede di gravame era stata esclusivamente richiesta la non menzione della condotta nel casellario giudiziale, beneficio non concedibile in quanto già concesso; rilevato che il secondo motivo con cui si deduce l'omessa applicazione d'ufficio della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

è manifestamente infondato, non avendo in quella sede di merito il ricorrente indicato i presupposti legittimanti la pretesa applicazione tanto da potersi evincere la decisività (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0