Cassation court dismisses appeal as generic and lacking specific argumentation against appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate the nature of the conduct and omitted statutory justifications. The court rejected these claims, ruling that the arguments were merely repetitive of previous censure without engaging with the appellate court's detailed reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393-bis cod. pen.: Appeals must provide specific arguments engaging with the merits of the lower court's reasoning; generic or repetitive complaints are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOZIA CONCETTO nato a MODICA il 15/02/2019 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 112/25 Iozia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo e al secondo motivo di ricorso, attinenti alla configurabilità del reato per la asserita inidoneità della condotta consistita in mero divincolamento, nonché all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393- bis cod. pen. e alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato, sono generiche poiché si limitano a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non si misurano affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pp. 3-4);
Ritenuto altresì che il terzo motivo di ricorso, riguardante il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito (v. in particolare p. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, i