Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects request to re-evaluate evidence on violence against public officials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that no violence was used against public officials, but the court found this argument merely requested a different reading of the evidence without challenging the appellate court's factual assessment. Consequently, the court upheld the conviction for obstructing official duties through violent conduct, emphasizing that such acts need not target the official directly to be punishable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging the configurability of a crime by requesting a different evaluation of evidence is inadmissible if it fails to adequately scrutinize the appellate court's reasoned findings on the material facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE SALVATORE nato a NOTO il 05/04/1975 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 108/25 BARONE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria in data 18 febbraio 2025; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso (ribadito con la citata memoria), con cui il ricorrente censura la configurabilità del reato contestato, sostenendo che non sia stata esercitata alcuna violenza nei confronti dei pubblici ufficiali intervenuti, è inammissibile perché teso a sollecitare una diversa lettura delle fonti di prova rispetto a quella operata dal giudice di merito, in particolare della testimonianza del Carabiniere Liotta, senza misurarsi con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo.
Entrambi i giudici di merito, nel valutare gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, hanno ritenuto sussistenti i presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità del reato contestato, con riferimento, in particolare, all'esercizio di una condotta violenta che, anche se non rivolta direttamente nei confronti del pubblico ufficiale, sia in concreto idonea ad impedire o ad ostacolare il compimento di un atto di ufficio (Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, Rv. 262342 - 01). Nel caso in esame, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali vagliate dai giudici di merito, l'imputato ha adottato una condotta violenta nel tentativo di impedire l'esecuzione del sequestro di un ciclomotore da parte dei militari intervenuti, tale da rendere necessario l'intervento di ben cinque operanti (v. pag. 4 sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d