Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16253/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to confront the lower court's reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16253/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Pugliara inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal of Catania failed to apply recidivism rules correctly, but the court noted this ground merely reproduced the appeal act without engaging with the lower court's specific reasoning regarding the defendant's criminal history and danger. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces the grounds of the lower appeal without confronting the specific reasoning of the contested judgment regarding recidivism and criminal danger.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism application inadmissible appeal procedural defect Cassation review criminal history assessment domanda d'asilo tardiva soggiorno illegale termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIARA FRANCESCO nato a SIRACUSA il 16/02/1967 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; L N. 105/25 — PUGLIARA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa censura la mancata disapplicazione della recidiva; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente riproduttivo dell'atto di appello, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che correttamente ha valorizzato la storia criminale del ricorrente, la specificità di alcuni precedenti e la sua maggiore pericolosità (cfr. pp. 3-4 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il