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Ordinanza — n. 16250/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for non-negotiated substitute penalty application in plea bargain cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16250/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the requested substitute penalty was not negotiated between the parties. Although the trial court addressed the issue ex officio, the law requires such substitutions in plea bargain proceedings to be explicitly agreed upon. Consequently, the appeal fails as it challenges a procedural element outside the scope of permissible arguments for this specific sentence type.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 545-bis c.p.p.; Art. 20-bis c.p.; Art. 53 l. 689/1981: In plea bargain proceedings, the application of substitute penalties is strictly contingent upon prior negotiation between the parties, rendering appeals challenging such application without prior agreement inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Negotiation Substitute Penalty Application De Plano Inadmissibility Art. 444 Code of Criminal Procedure sanzione sostitutiva ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 545-bis c.p.p.
444 c.p.p.; ed invero, sebbene nel caso di specie il giudice di merito abbia motivato - pur in assenza di sollecitazione in tal senso da parte dell'imputato - in ordine all'insussistenza dei requisiti per sostituire la pena ex art. 545-bis cod.
Art. 20-bis c.p.
Art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
art. 444 c.p
art. 545-bis cod. proc. pen
444 c.p.p.; ed invero, sebbene nel caso di specie il giudice di merito abbia motivato - pur in assenza di sollecitazione in tal senso da parte dell'imputato - in ordine all'insussistenza dei requisiti per sostituire la pena ex art. 545-bis cod.
artt. 20-bis cod. pen
pen., il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978
689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto di pattuizione, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l'accoglimento e il rigetto della richiesta (cfr., in questo senso, Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FTITI ZIED nato il 19/12/1988 avverso la sentenza del 29/11/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA— [dato avviso alle arti• udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 43122/24 - Ftiti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art.385 cod. pen.); Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto, avente ad oggetto l'omessa applicazione della sanzione sostitutiva, non oggetto di pattuizione tra le parti, non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; ed invero, sebbene nel caso di specie il giudice di merito abbia motivato - pur in assenza di sollecitazione in tal senso da parte dell'imputato - in ordine all'insussistenza dei requisiti per sostituire la pena ex art. 545-bis cod. proc. pen., il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto di pattuizione, non avendo, in caso contrario, altra alternativa tra l'accoglimento e il rigetto della richiesta (cfr., in questo senso, Sez. 6, n. 30767 del 28/04/2023, Lombardo, Rv. 284978 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso