Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being generic and lacking specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Russo Francesco inadmissible. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime of false testimony, arguing defects in reasoning, evidence evaluation, and sentencing. The court rejected these claims because they consisted of mere apodictic assertions without identifying specific elements that should have led the lower court to a different decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 385 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely makes generic assertions regarding the motivation of the judgment without pinpointing the specific elements that would justify a different ruling by the court of second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO FRANCESCO nato a PALERMO il 05/07/1986 avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 43089/24 Russo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilità, la valutazione delle prove nonché l'entità della pena, esula dalla valutazione di legittimità perché generico là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice di secondo grado ad adottare una differente pronuncia.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/