Italian Court dismisses appeal as facts belong to appellate court and formal charges are unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The court ruled that the appellant's arguments regarding fact-finding and evidence evaluation fall exclusively within the appellate court's jurisdiction, which had already provided adequate reasoning. Additionally, the residual claim concerning the formal concurrence of crimes was deemed manifestly unfounded, leading to the dismissal of the entire petition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals challenging factual reconstruction or evidence assessment are inadmissible when the lower court has exercised its exclusive jurisdiction with sound reasoning, while appeals based on manifestly unfounded formal charges are likewise rejected.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRESCIA NICOLA nato a BARI il 07/02/1995 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; '\1 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio; ritenuto che anche il residuo motivo relativo al concorso formale dei reati contestati di resistenza e lesioni personali è manifestamente infondato (Sez. 5 n. 3117 del 29/11/2023, Rv. 285846;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 a