Cassation court dismisses appeal for criminal conviction, ruling lack of Italian language knowledge irrelevant to intent element.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred in finding criminal intent despite his lack of Italian language skills. The court rejected this, stating that the lower judges correctly inferred intent from the appellant's reaction to the officers' actions and the specific circumstances of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; The court held that a defendant's lack of knowledge of the official language is irrelevant when the subjective element of the crime is clearly established by the concrete facts and the defendant's opposition to the official act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZHANG YUN nato il 19/03/1984 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n ,09 n. 43071/24 - Zhang OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censurano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che hanno ritenuto integrato il dolo alla luce delle circostanze fattuali e, in particolare, dell'avvenuta qualificazione da parte degli agenti nonché della reazione del ricorrente, indicativa della volontà oppositiva del predetto rispetto al compimento dell'atto d'ufficio; che risulta, pertanto, irrilevante la asserita mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, nella misura in cui l'elemento soggettivo è stato, con motivazione non illogica, desunta dai giudici di merito dalle concrete modalità del fatto (cfr. sent. appello pag. 2-3 e sent. primo grado pag. 7);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec