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Ordinanza — n. 16242/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; court rejects vague criticism of factual findings on peculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the factual reconstruction of criminal conduct. The appellant criticized the lower court's findings on peculation and ideological falsehoods, but the court found its reasoning on the appellant's material and moral contribution to be congruent and well-founded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific factual details and offers only generic criticisms of the lower court's motivation without pointing to concrete errors in the assessment of criminal conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility absolute genericity standard peculation and fraud factual reconstruction requirements procedural costs and fines corruzione nell'esecuzione forzata confisca dei proventi di reato favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE LUIGI nato a ALTAMURA il 01/11/1996 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che tutti i motivi dedotti sono affetti da assoluta genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato di peculato e falso ideologico, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Potenza, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla rilevanza del contributo morale e materiale dato dal ricorrente sia alla falsa attestazione in ordine al contenuto dei pacchi da consegnare ai detenuti sia alle condotte di peculato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigl estensore Il Pre idente