Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16240/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible under new procedural law limiting review to specific legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16240/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Iqda Hassane against the Verona Tribunal's plea-bargain sentence inadmissible. The appellant argued for a violation of law regarding omitted reasoning, but the court found the grounds generic and did not fit the narrow categories permitted by the new legislative provision. Consequently, the appeal was rejected without formal hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds, excluding generic claims of omitted reasoning unless they fall within the enumerated exceptions regarding the defendant's will or legal qualification.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal plea bargain sentence omitted reasoning procedural law reform court costs award domanda d'asilo dall'Iraq discriminazione e incitamento all'odio diritto all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Le censure articolate, hi modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
3402/2024, c5n cui il Tribunale di Verona ha applicato in data 24/11/2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 32573/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging factual merit and evidence evaluation in a theft case.
Ordinanza — n. 15420/2025 — snpen
Italian Court dismisses appeal against plea bargain for lack of statutory grounds and procedural error.
Ordinanza — n. 7942/2022 — snciv
Italian Court dismisses asylum appeal due to defective power of attorney lacking required certification of date. The court ruled the appeal inadmissible because the lawyer's power of attorney failed to meet specific procedural requirements. The decision emphasizes strict adherence to formalities for filing appeals against administrative rulings. The court refused to examine the merits of the refugee claim due to this procedural defect. The ruling highlights the necessity of certifying both the date and authenticity of the attorney's signature. This case underscores the importance of precise documentation in Italian legal proceedings. The outcome prevents the court from addressing the substantive arguments regarding asylum status. The decision reinforces the procedural barriers to challenging administrative decisions in immigration cases. The court's focus remains on formal compliance rather than the underlying facts of the case. The ruling serves as a reminder of the strict procedural rules governing legal appeals in Italy.
Ordinanza — n. 16468/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking new merit review of parole benefit denial.
Ordinanza — n. 29296/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding conditional suspension and non-mention benefits.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IQDA HASSANE (CUI 066NY01) nato il 25/08/1999 avverso la sep.tenza del 21/11/2024 del TRIBUNALE di VERONAdato 'so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

t 1. Il ricorso presentato dal difensore di Iqda Hassane contro la sentenza n. 3402/2024, c5n cui il Tribunale di Verona ha applicato in data 24/11/2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.337 c.p., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di 129 cod.proc.pen. Le censure articolate, hi modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende il 4 aprile 2025 estensore Il Pf dente oso Massimo Ricciarelli DEPOSITATA CAN -ELL