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Ordinanza — n. 16238/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against plea bargain for lack of specific legal grounds under new procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16238/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued for a violation of law regarding sentencing motivation, but the court found the grounds too generic. The decision relied on the new restrictive framework limiting appeals to specific statutory violations, excluding general motivation issues.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory violations, excluding general challenges to sentencing motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds sentencing motivation procedural law Corte di Cassazione riconoscimento di un figlio identificazione forense perizia per accertamento dell'età

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
5821/2024, con cui il Tribunale di Bari ha applicato in data 2/12/2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONETTI MICHELE nato a BARI il 28/05/1983 avverso la sentenza del 02/12/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avviso a parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; P

MOTIVI DELLA DECISIONE

N 1. Il ricorso presentato dal difensore di Leonetti Michele contro la sentenza n. 5821/2024, con cui il Tribunale di Bari ha applicato in data 2/12/2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.337 c.p., è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo violazione di legge per omessa motivazione in punto di determinazione della pena. Le censure articolate, in modo peraltro generico, nel ricorso sono inammissibili perché non rientrano all'evidenza fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consig estensore Il Prfèsi