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Ordinanza — n. 16235/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding sentencing excessiveness and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16235/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant argued for excessive sentencing and the omission of generic mitigating circumstances, but failed to provide a precise comparison with the specific criteria used by the lower court. Consequently, the court rejected the claim and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging the excessiveness of a sanction or the omission of generic mitigating circumstances is inadmissible if it does not specifically confront the precise criteria adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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lack of specificity sentencing excessiveness generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs attenuazione della pena proporzionalità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
42996/24 LLESHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
42996/24 LLESHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LLESHI ARBEN (CUI 04U6I1M) nato il 25/12/1993 avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 42996/24 LLESHI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto l'eccessività del trattamento sanzionatorio e l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0