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Ordinanza — n. 16234/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because complaints against archiving orders must cite specific defects, not general irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16234/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that complaints against archiving orders under Article 410-bis of the Code of Criminal Procedure are limited to citing specific defects. The appellant, Antonio Natalino Santoro, attempted to challenge the archiving order by alleging general irregularities rather than the specific vices enumerated in Article 606. The Court held that since the appeal did not strictly adhere to the statutory requirement of citing specific defects, it was procedurally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Complaints against archiving orders are admissible only for citing specific defects, not for alleging general irregularities.

Parole chiave

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archiving order specific defects procedural inadmissibility Article 410-bis Article 606 Cassation appeal criminal procedure impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis cod. proc. pen.
- ricorre per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.; che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, là dove esso è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., come accaduto nel caso di specie, al di là di quanto sostenuto dalla Difesa (Sez.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
275723); che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n.
Law n. 103 del 2017
art. 410-bis cod. proc. pen
- ricorre per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.; che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.
art. 606 cod. proc. pen
sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, là dove esso è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., come accaduto nel caso di specie, al di là di quanto sostenuto dalla Difesa (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723
pen., come accaduto nel caso di specie, al di là di quanto sostenuto dalla Difesa (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723); che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ANTONIO NATALINO nato a FOGGIA il 24/12/1951 parte offesa nel procedimento ci LAZZARI CARLO nato a POZZUOLI il 03/01/1982 AVITABILE LUIGI nato a MARTINA FRANCA il 05/05/1971 avverso l'ordinanza del 04/11/2024 del GIP TRIBUNALE di MONZAdato a o alle parti «ta la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; c\j n. 42990/24 Santoro (p.o.)

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Antonio Natalino Santoro - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 6490/23 Proc. Monza per i reati di cui agli artt. 368 e 323 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso il provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.; che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione, là dove esso è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., come accaduto nel caso di specie, al di là di quanto sostenuto dalla Difesa (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723); che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec