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Ordinanza — n. 16233/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on subjective element of crime due to lack of specific evidence misinterpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16233/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in assessing the subjective element of the crime. The appellant argued for a re-evaluation of evidence, but the court found this constituted an impermissible reassessment of facts without identifying specific distortions by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the subjective element of a crime are inadmissible in the legality phase if they merely seek a re-evaluation of evidence without pinpointing specific distortions in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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subjective element crime legality phase appeal evidence reassessment specific distortions inadmissible appeal criminal liability procedural costs censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI EVA nato a ZHALE( LIBANO) il 12/06/1964 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42988/24 Ibrahimi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, nonché la memoria e le conclusioni della parte civile Enrico Castelli in data 19 marzo 2025 ; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità, dal momento che tende ad una rivalutazione delle fonti probatorie avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti, non confrontandosi con la puntuale e logica motivazione del giudice di merito in ordine alla consapevolezza della ricorrente della falsità di quanto denunciato (cfr. sent. appello, pag. 5);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che non può accogliersi la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal difensore della parte civile, poiché essa è dovuta purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, connotazione questa non attribuibile a memoria depositata nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il