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Ordinanza — n. 16232/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16232/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16232/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO DAVIDE (CUI 0431-130N) nato a PALAZZO ADRIANO il 03/05/1991 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42983/24 PECORARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, con particolare riguardo alla effettiva lesione del bene giuridico tutelato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, esulano dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 16232/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 42983/24 PECORARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, con particolare riguardo alla effettiva lesione del bene giuridico tutelato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, esulano dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale punibilità impunità pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
42983/24 PECORARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PECORARO DAVIDE (CUI 0431-130N) nato a PALAZZO ADRIANO il 03/05/1991 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 42983/24 PECORARO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, con particolare riguardo alla effettiva lesione del bene giuridico tutelato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, esulano dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/