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Ordinanza — n. 16231/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic grounds fail to challenge specific sentencing logic or statutory exclusions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16231/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize statutory non-punishment grounds, exclude recidivism, and justify excessive sentencing. The court rejected these claims because they consisted of generic assertions without identifying specific logical flaws in the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on generic allegations of legal violation or lack of specific reasoning fail when the lower court's decision remains logically coherent and addresses the contested issues.

Parole chiave

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generic appeal grounds non-punishment exclusion recidivism assessment sentencing excessiveness inadmissible appeal logical coherence court costs award recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
42974/24 CASAGRANDE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 385 cod. pen
42974/24 CASAGRANDE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE FABIANO (CUI 01RTLGM) nato a PAVIA il 20/12/1986 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; " R.G.N. 42974/24 CASAGRANDE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen, la mancata esclusione della recidiva contestata e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, esulano dalla valutazione di legittimità perché generici, là dove si limitano a mere enunciazioni, senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice del gravame ad adottare una differente pronuncia; ciò a fronte di una motivazione priva di fratture logiche (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso