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Ordinanza — n. 16230/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, ruling facts clearly establish criminal elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16230/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the existence of the objective and subjective elements of the crime of theft under Article 336 of the Penal Code. The court rejected this claim because the Court of Appeal's factual reconstruction unequivocally demonstrated the presence of all required criminal elements.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 367 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the contested ground is manifestly unfounded as it does not confront the specific factual reconstruction made by the court of appeal, which unequivocally establishes the existence of the crime.

Parole chiave

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inadmissible appeal theft crime elements factual reconstruction manifestly unfounded Article 336 penal code reati contro la pubblica autorità rinuncia al dibattimento orale difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 367 cod. proc. pen.
art. 336 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNIZZARO DOMENICO ANTONIO nato a TAURIANOVA il 25/10/1966 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Cannizzaro Domenico Antonio avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all'art. 336 cod. pen., è manifestamente infondato, non confrontandosi con la specifica ricostruzione del fatto operata dalla Corte di appello (p.1) dalla quale emerge inequivocabilmente la sussistenza del reato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere este ore Il resi