Cassation court dismisses appeal as groundless repetition of merits court's rejected legal argument on criminal threat elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the objective element of a criminal threat, claiming the statements were not suitable to intimidate. The court ruled this argument was a mere repetition of a ground already thoroughly examined and rejected by the appellate court with sound legal reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal based on a ground already adequately examined and dismissed by the court of first instance constitutes a repetition of the same complaint and must be declared inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO OMAR nato il 28/09/1989 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42966/24 Diallo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura la violazione di legge in relazione alla configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, per l'asserita inidoneità minatoria delle frasi pronunciate dal ricorrente, è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e con puntuale e logico apparato argomentativo dal giudice di merito (cfr. sent. appello, pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04/