Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and generic censure of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for necessity and non-punishment under Art. 131-bis, but the court found her arguments lacked specificity and merely offered generic censure of the appellate court's merit assessment. Consequently, the court rejected the appeal because the grounds did not sufficiently challenge the lower court's reasoned decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and consist only of generic censure of the lower court's merit assessment without engaging with the specific reasoning provided.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELOTTI BARBARA nato a LEGNANO il 31/08/1983 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; • n. 42965/24 Belotti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dei requisiti dello stato di necessità, è privo di specificità in quanto la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta (v. in particolare p. 2);
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, attinente alla negata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., si limita a generiche censure poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale (v. p. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il