Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal grounds regarding sentencing excessiveness and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Tabit Mohammed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing excessive sentencing, failure to exclude contested recidivism, and denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments, ruling that the appellate judge provided a logical, coherent, and specific justification for the decision, thereby removing the case from the scope of admissible cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on alleged excessive sentencing, failure to exclude recidivism, or denial of mitigating circumstances are inadmissible if the appellate judgment demonstrates logical coherence and specificity in its reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABIT MOHAMMED nato il 20/08/1978 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 42963/24 TABIT OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa l'eccessività del trattamento sanzionatorio, la mancata esclusione della recidiva contestata e la negata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esulano dalla valutazione di legittimità perché il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04