Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits court's already decided points.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Nabil Harit inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing violations regarding recidivism exclusion, excessive sentencing, and the balancing of circumstances. The court ruled that these arguments merely reproduced points of criticism already adequately examined and rejected by the trial judge, thus falling outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Arguments that merely reproduce points of criticism already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NABIL HARIT (CUI 05FXSTF) nato il 27/11/1991 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; R.G.N. 42919/24 NABIL OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso, aventi a oggetto violazione di legge circa la mancata esclusione della recidiva contestata, l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il giudizio di bilanciamento delle circostanze, esulano dalla valutazione di legittimità là dove risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/