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Ordinanza — n. 16225/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being specific and repetitive of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16225/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anna Sergi's appeal inadmissible and ordered her to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal, challenging the excessive sanction following a remittal, was rejected because it was specific and merely repeated arguments already presented at the appellate level. The court found the lower court's reasoning logically coherent and noted that the appellant failed to engage with these established arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is specific and reproduces censure already deduced in the lower instance, lacking a new argumentative basis to confront the court's coherent logic.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds repetitive censure procedural economy criminal appeal logical coherence procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERGI ANNA nato a LEGNANO il 02/08/1984 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42916/24 SERGI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.648 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente all'eccessività del trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte d'appello a seguito di annullamento con rinvio della precedente sentenza di condanna da parte di Questa Corte di legittimità, è inammissibile perché aspecifico, oltre che riproduttivo di censure già dedotte in appello, dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni adottate dalla Corte territoriale sono connotate da lineare e coerente logicità con cui la ricorrente non si confronta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il