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Ordinanza — n. 16217/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as criminal liability claim lacks legal review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16217/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the assertion of criminal liability, but the court found the lower court's reasoning logical and coherent. Consequently, the claim was rejected because it fell outside the scope of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Claims challenging the assertion of criminal liability are inadmissible if the lower court provided logical and coherent reasoning, as such matters lack the scope of legal review.

Parole chiave

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criminal liability assertion scope of legal review inadmissible appeal violation of law claim procedural costs order spese di gratuito patrocinio indennità di patrocinio spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIROLAMO GIANFRANCO nato a ALFEDENA il 09/11/1946 avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Di Girolamo Gianfranco avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione circa la affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 - 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere esten e Il Pr side e