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Ordinanza — n. 16214/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and logical coherence in arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16214/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for theft and the application of recidivism, but the court found the arguments lacked specific detail and logical coherence. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to demonstrate how the lower court's reasoning was flawed.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity regarding the criteria used by the lower court or if the arguments are logically incoherent and fail to confront the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity logical incoherence inadmissible appeal recidivism application procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
42757/24 Ubaldi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 385 cod. pen
42757/24 Ubaldi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBALDI DAVID nato a TERNI il 06/08/1968 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 42757/24 Ubaldi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità in quanto non si misura affatto con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. p. 2);

Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata disapplicazione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. p. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il