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Ordinanza — n. 16210/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-exhaustion of appeal grounds regarding witness recusal notice omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16210/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to raise the issue of the missing recusal notice during the second instance proceedings. The appellant argued that the trial court violated the law by not issuing the required recusal notices under Article 197-bis of the Penal Code. The court ruled that since this specific ground was not presented in the appeal act, it could not be examined at the stage of legality review.

Regesto Legislator

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Art. 197-bis, fourth comma, Penal Code; The failure to deduce a specific legal ground during the appeal proceedings precludes its examination in a subsequent appeal to the Court of Cassation.

Parole chiave

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non-exhaustion of appeal grounds stage of legality review witness recusal notice omission in appeal act procedural inadmissibility ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 197-bis, fourth comma, Penal Code
pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta la violazione di legge in relazione alla mancata formulazione degli avvisi della facoltà di astensione dalla deposizione resa ex art. 197-bis, quarto comma, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATANE' MASSIMO nato a CATANIA il 15/06/1978 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 42660/24 — PATANÈ Massimo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta la violazione di legge in relazione alla mancata formulazione degli avvisi della facoltà di astensione dalla deposizione resa ex art. 197-bis, quarto comma, cod. pen.;

Considerato che tale motivo non risulta essere stato dedotto con l'atto di appello, impedendo così la proposizione della censura in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/