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Ordinanza — n. 16209/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for habitual minor offenses due to lack of leniency grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marrucci Dario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had already determined that the defendant's conduct was habitual and incompatible with leniency, rejecting arguments for substitute penalties. Consequently, the higher court upheld the lower court's substantive judgment without further review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When the lower court finds a defendant's conduct habitual and incompatible with leniency, the appeal is inadmissible if the lower court's reasoning on these facts is immune from censure.

Parole chiave

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habitual minor offenses substitute penalties inadmissible appeal leniency requirements court costs award sanzione sostitutiva recidiva nell'infrazione adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRUCCI DARIO nato a LIVORNO il 07/04/1980 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marrucci Dario avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello motivato in ordine alla gravità e non occasionalità della condotta, ritenendola - con giudizio di merito immune da censure - incompatibile con i presupposti per riconoscere la tenuità del fatto, come pure per escludere la possibilità dell'applicazione di pene sostitutive, ritenendo che la propensione dell'imputato alla violazione delle prescrizione è incompatibile con tale diverso regime sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere