Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to prove authorization and citing specific statutory provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the first ground sought to recover a merely evocated factual element regarding an alleged authorization to leave the residence. The material facts show the lower court correctly noted that any such authorization must have been communicated to the accused, who would have been able to produce it. Consequently, the court rejected the appeal as lacking a specific object and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it aims to recover a factual element merely evoked and unproven, or if it lacks a specific object of criticism.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIELLO ROSARIO nato a FORMIA il 29/07/1984 avverso la sentenza del 15/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Marciello Rosario avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la presunta esistenza di un'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione, è volto a recuperare un elemento fattuale, meramente evocato e del tutto eventuale, ritenuto insussistente dai giudici di merito, essendosi correttamente sottolineato che ove vi fosse stata una autorizzazione che legittimava l'allontanamento, questa doveva essere necessariamente stata comunicata all'imputato il quale, quindi, ben l'avrebbe dovuta produrre; rilevato che il l'ulteriore doglianza relativa all'esclusione della particolare tenuità del fatto, è aspecifica, posto che — a differenza di quanto dedotto in ricorso — la Corte di appello ha espressamente motivato in ordine all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che il secondo motivo si risolve in una generica censura priva di effettiva indicazione dell'oggetto del ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estens