Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of positive elements and serious offense modes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court correctly excluded them due to the absence of positive elements and the gravity of the offense. The court upheld the first-instance judgment because the appellant failed to provide plausible explanations for their absence from the residence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 596 c.p.p.; Art. 64 c.p.: The appeal regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible when the first-instance judgment is free from defects and the defendant fails to provide plausible explanations for aggravating factors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGAN IOAN nato il 26/02/1979 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di Dragan Ioan avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, dal momento che risulta immune da vizi censurabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello, alla luce dell'assenza di elementi positivamente valorizzabili, ha ritenuto di escludere tale beneficio, confermando la motivazione del giudice di primo grado che, sul punto, aveva valorizzato altresì le gravi modalità del fatto, risultando plurime le violazioni delle prescrizioni e non avendo l'imputato fornito plausibili spiegazioni in merito all'allontanamento dall'abitazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estens Il esi 31 ent