Ordinanza — n. 16201/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTE ANTONIO nato a FOGGIA il 07/05/1957 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 42511/24 Infante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono del tutto privi di specificità, omettendo di indicare le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16201/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 42511/24 Infante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono del tutto privi di specificità, omettendo di indicare le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTE ANTONIO nato a FOGGIA il 07/05/1957 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 42511/24 Infante OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità del ricorrente e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono del tutto privi di specificità, omettendo di indicare le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/