Cassation court dismisses appeal on appeal review and liability grounds as procedural defects and unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because arguments regarding evidence evaluation and liability were not properly transmitted to the appellate court. The appellant's claims were deemed unfounded, including a rejected medical excuse for delay and irrelevant criticisms of sentencing balance. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: Appeals challenging the assessment of evidence and the determination of liability are inadmissible if such evaluative issues were not raised before the appellate court, as the appellate judgment is limited to the specific grounds of the appeal.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIDONATO DANILO PIO nato a CERIGNOLA il 12/01/1998 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 42426/24 Ritenuto che i motivi sulla valutazione delle prove e l'accertamento di responsabilità sono inammissibili atteso che tali profili valutativi, che investono prima di tutto l'accertamento del fatto, non sono stati neppure devoluti al giudice di appello, essendo i motivi di appello incentrati solo sul trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato atteso che la richiesta di rinvio per legittimo impedimento è stata rigettata con ordinanza motivata della Corte di appello, per la inidoneità della documentazione medica prodotta a dimostrazione dell'impedimento e del suo carattere assoluto, mentre le censure relative al bilanciamento delle circostanze sono eccentriche rispetto alla disposta applicazione della massima riduzione di pena per il riconoscimento pieno delle circostanze attenuanti generiche; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 4 aprile 2025 Il Con ere estensore Il Presi