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Ordinanza — n. 16195/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper focus on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16195/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the grounds cited regarding criminal liability were not properly raised in the original complaint. The appellant's argument was deemed generic and failed to identify specific elements required to justify a different ruling by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 390 c.p.p.: An appeal must specifically identify the grounds for the alleged error; generic assertions without pinpointing specific judicial reasoning fail the admissibility test and are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds generic legal argument improper focus on sentencing procedural costs award pena pecuniaria sospesa pena accessoria spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
42358/24 ER RABBAH OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
Art. 390 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ER RABBAH ABDELILAH nato il 15/03/1989 avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 42358/24 ER RABBAH OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. perì.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilità, esula dalla valutazione di legittimità perché non dedotto con l'atto di gravame che, di contro, verteva esclusivamente sul trattamento sanzionatorio.

Tra l'altro, la censura è generica perché si limita a mere enunciazioni apodittiche senza individuare gli elementi specifici che avrebbero dovuto indurre il giudice di secondo grado ad adottare una differente pronuncia. Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 0