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Ordinanza — n. 16194/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances and procedural infundament.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found the appeal lacked specificity because it did not address the precise criteria used by the lower court to deny such benefits. The decision rests on the requirement that an appeal must confront the specific reasoning of the trial judge rather than making general complaints.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment denying generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to specifically confront the precise criteria and factual reasons adopted by the court of first instance to exclude such benefits.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of specificity inadmissible appeal procedural infundament Corte di Cassazione resipiscence requirement criminal procedure appeal importanza del successo d'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE STRADIS GIUSEPPE nato a MESAGNE il 11/06/1987 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO DI GERONIMO; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di De Stradis Giuseppe avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si censura l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità, nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione da parte del giudice di merito dei criteri adottati al fine di escludere tale beneficio, in particolare l'assenza di resipiscenza del ricorrente e i precedenti penali a suo carico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente