Italian Court dismisses appeal on criminal liability duration as lower court reasoning was logical and coherent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to adequately explain the duration and reasons for his criminal liability regarding the offense in Article 385 of the Penal Code. The court rejected this claim, finding the appellate court's reasoning logical, coherent, and sufficiently detailed regarding the work location and residence restrictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal challenging the duration and justification of criminal liability is inadmissible if the lower court provided logical, coherent, and specific reasoning regarding the relevant facts and procedural measures.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITI ALESSIO nato a GALATINA il 11/05/1994 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; R.G.N. 42350/24 VITI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente ad oggetto vizio di motivazione circa l'affermazione di penale responsabilità e, precisamente, quanto alla durata e alle ragioni dell'allontanamento, esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dando conto dei tempi e delle modalità dell'intervento degli operanti eseguito con riferimento sia al luogo di lavoro, ove l'imputato era autorizzato a recarsi, e sia all'abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0