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Ordinanza — n. 16191/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and reiterative, ordering costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16191/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being generic and merely reiterative of arguments already presented in the second instance. The appellant failed to provide a detailed factual comparison regarding the defendant's identity and recidivism application, which the lower court had adequately addressed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Appeals must be specific and distinct from prior proceedings, failing if they merely repeat generic censure without new factual analysis or logical argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reiterative censure procedural costs recidivism application condono delle spese procedurali spese di gratuito patrocinio spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGREZIA CLAUDIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/05/1970 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 42324/24 Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici perché reiterativi delle stesse censure devolute nei motivi di appello, senza confronto rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata nella sentenza impugnata in merito all'accertamento delle condotte di reato, con riguardo sia alla identificazione dell'imputato, sia con riguardo all'applicazione della recidiva, avendo la Corte territoriale fornito adeguata motivazione, con argomentazioni esenti da incongruenze logiche, in ragione delle modalità dei fatti e dei precedenti penali; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore con le quali si insiste nell'accoglimento dei motivi; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 ligi e estensore Il Presi