Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings reserved to the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Turi Emanuele inadmissible because it contained impermissible challenges to the trial court's factual reconstruction. The appellate court in Bari had already provided adequate reasoning regarding the negative prognosis for the defendant's future conduct, which precluded re-evaluation on this point. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the factual reconstruction or the evaluation of evidence, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURI EMANUELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/10/1995 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, decidendo a all'esito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione limitatamente a tale punto; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bari ha fornito adeguata motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena evidenziando le ragioni della prognosi negativa espressa in merito alla futura condotta dell'imputato per le modalità del fatto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente Turi Emanuele_al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 apr