Cassation court dismisses appeal claiming excessive base sentence for heroin trafficking due to significant quantity and substance nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued the base sentence was excessive, but the appellate court correctly identified the substantial quantity of heroin and the nature of the substance as key factors. Consequently, the court found no grounds for a more lenient sentencing review, upholding the original conviction under the specific drug trafficking provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990; Art. 337 cod. pen.: The court must evaluate the specific quantity and nature of the drug substance when determining the base sentence, preventing a reduction if these elements justify a severe penalty.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VUCANI KLE3DI nato il 26/11/2002 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 42320/24 - VUCANI Klejdi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.
73. comma quinto, d.P.R. 309/1990 e 337 cod. pen.; Esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'eccessività della pena sotto il profilo, nello specifico, dell'individuazione della pena base per la fattispecie di spaccio di lieve entità; Considerato che, sul punto, la motivazione della Corte d'appello appare sorretta da adeguata motivazione, avendo i giudici di merito valorizzato il dato ponderale non modesto e la natura della sostanza (circa 40 grammi di eroina); elementi, questi, che impediscono una rivalutazione in melius del trattamento sanzionatorio, a fronte anche della riqualificazione del fatto ai sensi della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i